Cefalù: il Tar vota Lapunzina e promuove Amap

A pochi giorni dalla conferma di Rosario Lapunzina come sindaco di Cefalù, arriva per la rinnovata amministrazione comunale la nuova bocciatura. Si tratta dell’infinita querelle tra il comune ed Amap, che è finita qualche mese fa di nuovo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tar si è espresso ieri, e ha accolto il ricorso della società di gestione contro il comune di Cefalù, dopo che nel mese di gennaio era stata emessa un’ordinanza sindacale per costringere Amap a prendersi carico della gestione del servizio idrico integrato cittadino nell’attesa di trovare un nuovo ente gestore, e nel mese di marzo la stessa circostanza si era ripetuta per lavori in somma urgenza sulla rete idrica, in particolare per la riparazione di alcuni tratti dalle Sorgenti Presidiana.

Il Tar si è quindi espresso, dando torto al comune di Cefalù, per l’annullamento “dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente 45 del 3 giugno 2016 avente ad oggetto “la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato”, dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente 49 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto “interventi urgenti finalizzati alla funzionalità del depuratore di contrada Sant’Antonio” e quanto al ricorso per motivi aggiunti dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente 99 del 3 ottobre 2016 avente ad oggetto “la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato”, – nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.”

maria prestigiacomo presidente amap“La nostra società – aveva detto la presidente Maria Prestigiacomo – non gestisce il servizio a Cefalù dal primo del mese di febbraio dello scorso anno. Vorrei comprendere i motivi dell’urgenza che portano il sindaco a predisporre un’altra ordinanza, in quanto già l’avvocatura dello Stato ha detto che il sindaco può attivarsi legittimamente quale ufficiale di governo solamente se si siano verificate eccezionali circostanze d’urgenza e imprevedibilità. L’ente non ha provveduto ad affidare ad AMAP Spa il Servizio idrico integrato in via definitiva trentennale ed è stato pertanto escluso dalla qualità di socio”

“A fronte di tali reiterate comunicazioni d’impossibilità di gestione del servizio – sostiene il Tar – in assenza di una delibera consiliare di affidamento già a partire dal dicembre del 2015 e sino all’aprile del 2016, assolutamente ingiustificata si presenta l’adozione di due ordinanze contingibili e urgenti nel giugno del 2016 e ancora di più la reiterazione nell’ottobre del 2016 al fine di garantire la prosecuzione della gestione. Non si trattava, infatti, di una situazione imprevedibile, in quanto il Comune era a conoscenza da oltre 6 mesi che l’AMAP non poteva continuare a gestire il servizio se non veniva adottata una delibera consiliare di affidamento del servizio. Non era nemmeno una situazione non fronteggiabile con gli strumenti ordinari in quanto ben poteva aversi la stipula di un contratto di servizio.”

Mancano quindi i presupposti perchè gli atti del comune siano legittimi, arrivando così all‘annullamento da parte del tribunale.

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