Taser, Tari, Tasi: cambiano i nomi ma non la sostanza. A pagare (di più) saranno sempre i cittadini

Nuovo tributo a carico dei cittadini italiani. Dal 2014 infatti, arriva la Taser, un’imposta sui servizi comunali ispirata al principio del tassefederalismo fiscale. Dalla nota emanata dal Consiglio dei ministri si apprende come la Taser sostituirà la Tares e, come per quest’ultima, sarà riscossa dai comuni.

Strutturalmente l’imposta sarà costituita da due componenti: i rifiuti ed i servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) dovrà essere versata da chi occupa locali o aree suscettibili di produrre servizi urbani. Le aliquote saranno commisurate alla superficie dei locali ma i comuni avranno ampia flessibilità nel gestire le aliquote. Il principio comunitario fondante del tributo è “chi inquina paga”.

La seconda componente (Tasi) sarà invece a carico di chi occupa fabbricati. Il comune, in questo caso, avrà la facoltà di scegliere se calcolare le aliquote in base alla superficie o alla rendita catastale. La tassa sarà sia a carico del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà, anche in questo caso, adeguati margini di manovra nell’ambito dei limiti fissati dalla legge nazionale.

La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loto tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. Per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive, la legge impone dei limite massimi nella fissazione delle aliquote.

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