TAR di Palermo: la tassa di soggiorno è valida in Sicilia

Con la sentenza n. 1399 del 4 luglio 2013, la Terza Sezione del TAR di Palermo, ha stabilito che la Tassa di Soggiorno è valida in Siciliatassa-soggiorno
Il TAR ha quindi respinto la richiesta di “…inapplicabilità in Sicilia delle disposizioni legislative (statali) che regolano il tributo” contenuta all’interno del ricorso contro il comune di Cefalù presentato da Uras Federalberghi Sicilia oltre che da diversi albergatori locali.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, il comune ha “…opportunamente espunto dal regolamento la qualificazione del titolare o gestore della struttura ricettiva in termini di «responsabile d’imposta»” ed ha definito per nulla gravosi ed “espressione di quegli adempimenti minimi essenziali al funzionamento del sistema” i compiti richiesti agli albergatori.

Soltanto un comma del regolamento che codificava l’imposta è stato annullato dal TAR. Si tratta del passo in cui si sanzionava  “l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva”. Sono rimaste in ogni caso valide le sanzioni per i titolari delle strutture ed i soggetti passivi nei casi di infedele dichiarazione o violazione dell’obbligo di informazioni nei confronti degli ospiti delle strutture ricettive.

Il Sindaco Rosario Lapunzina ha ottenuto una vittoria ed ha dichiarato che l’Amministrazione si è mossa “in un piano di correttezza, nella cornice di norme poste in essere dal Legislatore per assicurare agli Enti un minimo di risorse da investire nella promozione del settore turistico e dei relativi servizi”. Il Primo cittadino infine ha ringraziato l’Avvocato Raso che gratuitamente ha patrocinato il comune e si è augurato che, in seguito alla suddetta sentenza, tra il comune e gli albergatori possa esservi un clima più disteso e sereno.

 

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